TERMOFLUSSIMETRO

Il Termoflussimetro è lo strumento che misura in modo più esatto la Trasmittanza ¨U¨delle pareti.

Le modalità di calcolo per il valore di Trasmittanza, possono essere di due tipi:

invasiva: effettuando carotaggi in alcuni punti si può valutare il materiale isolante utilizzato e procedere al calcolo;
non invasiva: con una semplice strumentazione si esegue la misurazione diretta sulle pareti e i dati si inseriscono in software in grado di dare direttamente rapporti personalizzati e completi.

Quest´ultima metodologia è assolutamente necessaria quando la valutazione interessa edifici storici, di interesse artistico e culturale, o semplicemente quando non si vuole impattare le pareti con inutili segni.

La strumentazione è indispensabile anche a tutti quei tecnici certificatori, che sono e saranno impegnati nei controlli delle attestazioni di certificazione energetica.

STRUMENTAZIONE

Strumento per misure ad analisi della trasmittanza delle pareti – “valore U” – conforme ISO 9869

Il kit include: Strumento, sonda termoflussimetrica a piastra, modulo radio, sonda radio, valigia, pasta conduttiva, alimentatore, cavo USB, software che consente di analizza e i dati a pc e stampare report in formato grafico.

Prontuario operativo per la Certificazione Energetica.

L’edificio ESISTENTE di ROCHE GUIDO – Ed. Maggioli

Fasi della certificazione – Manutenzione, conduzione edificio impianti – Schede di esempio – a cura del Prof. Attilio Carotti del Politecnico di Milano

Dopo tre anni di attesa il 25 giugno è entrato in vigore il regolamento (Dpr 59 del 2 aprile 2009) che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in attuazione dell´articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 (direttiva 2002/91/CE) sul rendimento energetico in edilizia. Il Dpr 59/2009 è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006; mancnoa ancora il DPR che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture) che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali.

Fino ad allora e a partire dal 1° luglio 2009 vale l´obbligo di dotare di attestato di qualificazione energetica, in attesa della definitiva certificazione energetica, le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall’art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Redatto dal direttore dei lavori deve essere presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

I Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.

Ricordiamo che la legge 133/2008 ha abolito l´obbligo di allegare l´attestato di certificazione energetica all´atto di compravendita e di locazione, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell´articolo 6 del Dlgs 192/2005. Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. È quindi venuto meno l´obbligo di allegare l´attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l´obbligo di redigerlo, previsto dall´art. 6 del Dlgs 192/2005. Sulla legge 133/2008 la Commissione europea ha avviato una procedura d´infrazione nei confronti dell´Italia per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE (leggi tutto).

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