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Termoflussimetro
Il Termoflussimetro è lo strumento che misura in modo più esatto la Trasmittanza ¨U¨delle pareti.
Le modalità di calcolo per il valore di Trasmittanza, possono essere di due tipi:
Quest´ultima metodologia è assolutamente necessaria quando la valutazione interessa edifici storici, di interesse artistico e culturale, o semplicemente quando non si vuole impattare le pareti con inutili segni.
La strumentazione è indispensabile anche a tutti quei tecnici certificatori, che sono e saranno impegnati nei controlli delle attestazioni di certificazione energetica.
Il kit più semplice è costituito da un data logger della serie BABUC a cui si collegano 4 sonde di temperatura superficiale e 1 sonda flussimetrica.
Se il sito lo richiede è possibile utilizzare un sistema cordless per il collegamento delle sonde e la trasmissione radio dei dati direttamente al PC, che potrà essere posizionato in luogo sicuro per tutto il tempo necessario.
Se i punti di misura sono numerosi, è consigliabile scegliere un datalogger della serie E-log, che permette la trasmissione via radio dei dati e lo scarico anche da remoto con un modem.
Il software di scaricamento dei dati, di archiviazione e di calcolo del fattore "U" - InfoFlux - è stato realizzato con ANIT in ottemperanza a quanto richiesto dal DD.Lgss. 192 e 311.
Posizionare sul lato interno della parete il flussimetro, con l´accortezza di utilizzare uno scotch di carta bianca sui bordi del sensore, senza coprire il punto sensibile centrale, e due sonde di temperatura a contatto, fissandole o con la pasta conduttiva oppure con scotch di carta. Questi sensori dovranno essere posti lontano da qualsiasi fonte di calore diretta e ad almeno 30 cm dagli infissi.
Sul lato esterno della parete, possibilmente rivolto verso nord, posizionare le altre due sonde di temperatura a contatto facendo passare i cavi attraverso un´imposta.
É preferibile avviare la misurazione durante le stagioni in cui la differenza di temperatura tra esterno ed interno è di almeno 7 - 10 °C: nelle regioni settentrionali o in quota la stagione ideale è l´inverno con il riscaldamento acceso.
Si avvia il rilievo, controllando che tutti i sensori siano correttamente collegati e funzionanti, che rimarrà attivo per almeno 5-7 giorni con un tempo di acquisizione dei dati di 15 minuti.
Si procede poi con l´importazione automatica dei dati nel software InfoFlux per il calcolo del fattore "U" con le medie progressive o con la metodologia "black box".
di ROCHE GUIDO - Ed. Maggioli
Fasi della certificazione - Manutenzione, conduzione edificio impianti - Schede di esempio - a cura del Prof. Attilio Carotti del Politecnico di Milano
Dopo tre anni di attesa il 25 giugno è entrato in vigore il regolamento (Dpr 59 del 2 aprile 2009) che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in attuazione dell´articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 (direttiva 2002/91/CE) sul rendimento energetico in edilizia. Il Dpr 59/2009 è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006; mancnoa ancora il DPR che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture) che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali.
Fino ad allora e a partire dal 1° luglio 2009 vale l´obbligo di dotare di attestato di qualificazione energetica, in attesa della definitiva certificazione energetica, le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Redatto dal direttore dei lavori deve essere presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
I Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.
Ricordiamo che la legge 133/2008 ha abolito l´obbligo di allegare l´attestato di certificazione energetica all´atto di compravendita e di locazione, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell´articolo 6 del Dlgs 192/2005. Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. È quindi venuto meno l´obbligo di allegare l´attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l´obbligo di redigerlo, previsto dall´art. 6 del Dlgs 192/2005. Sulla legge 133/2008 la Commissione europea ha avviato una procedura d´infrazione nei confronti dell´Italia per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE (leggi tutto).